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La
flora spontanea e la vegetazione della Regione Lombardia sono protette ai sensi
della L.R. nr.
33 del 27 luglio 1977; "Provvedimenti in materia di tutela
ambientale ed ecologica".
Innanzitutto sono
previste alcune forme di
protezione di carattere generale: non è consentita ad esempio l'asportazione,
il commercio, il trasporto di cotica erbosa; l'eliminazione della vegetazione
mediante fuoco/erbicidi lungo le rive dei corpi d'acqua, delle scarpate, dei
margini delle strade, nelle separazioni dei terreni agrari, nei terreni
sottostanti linee elettriche.
Sono
poi previste, dalla stessa Legge, forme di tutela specifiche per la flora, i
frutti del sottobosco, le piante officinali.
La
Regione Lombardia ha identificato ben 51 specie di flora
spontanea
protetta
(delib. Giunta Reg. 18438 del 26/9/79 modificata dalla d.g.r. 15217
del 27/6/96 e dalla d.g.r. 27984 del 29/4/97), di cui è consentita la
raccolta di 6 esemplari per persona, o di 25 esemplari se gruppi di più di 5
persone.
Tra
le specie più conosciute, rientranti nell'elenco delle specie protette
ricordiamo, l'agrifoglio, il bucaneve, il ciclamino,il mughetto, il narciso, il
pungitopo....
Attenzione:
in aggiunta alla legislazione regionale che definisce le specie di flora
"protetta", ciascuna provincia lombarda ha stilato un elenco di specie, cui
applicare un regime di tutela ancora più restrittivo. La provincia di Lecco, in
particolare, con Decreto 1591 del 20/1/00 del Presidente della Provincia, ha
identificato 21 esemplari,
di cui è assolutamente vietata la raccolta.
Questo
l'elenco completo
Aglio
di Lombardia (Allium
insubricum Boiss et Reuter)
Agrifoglio
(Ilex
aquifolium L.)
Aquilegia
di Einsele (Aquilegia
einseleana F.W. Schultz)
Armeria
alpina, Statice (Armeria
alpina Willd.)
Asfodelo
bianco (Asphodelus
albus Mill.)
Campanula
dell’arciduca (Campanula
raineri Perp.)
Dafne
alpina (Daphne
alpina L.)
Genziana
maggiore (Gentiana
lutea L.)
Genziana
porporina (Gentiana
purpurea L.)
Giglio
martagone (Lilium
martagon L.)
Giglio
rosso, giglio di S.Giovanni (Lilium
bulbiferum L. subsp. croceum Arcang.)
Gladiolo
(Gladiolus
- tutte le specie)
Ninfea
comune (Nymphaea
alba L.)
Ninfea
gialla (Nuphar
luteum S. et S.)
Orchidee
(Orchidaceae
- tutte le specie)
Peonia
(Paeonia
officinalis L.)
Pulsatilla
comune (Pulsatilla
montana Rchb.)
Raperonzolo
di roccia (Physoplexis
comosa L.)
Silene
della viceregina (Silene
elisabethae Jan)
Stella
alpina (Leontopodium
alpinum Cass.)
Violetta
di Duby (Viola
dubyana Burnat)
La
raccolta, anche di uno solo di questi esemplari, è punita con
sanzione fino a 412,00 Euro, oltre al sequestro di quanto raccolto.
Al
di là dei limiti e delle sanzioni,
noi
restiamo dell'idea che i fiori stiano comunque bene dove sono,
e non nei
polverosi salotti del cittadino di passaggio...
Relativamente
ai frutti del sottobosco, fragole, lamponi e mirtilli, è permessa la raccolta
fino al limite di un chilogrammo per persona (o
4kg. complessivi se più di cinque persone insieme).
La
raccolta di piante officinali in Lombardia è soggetta ad autorizzazione del Sindaco
competente per territorio, previo autorizzazione del CFS. L'elenco
delle piante dichiarate officinali è contenuto nel R.D. Nr. 772 del 26/5/32
(Artt. 1 e 9 della Legge Nr. 99 del 6/1/31).
La raccolta dei funghi nella Regione Lombardia è disciplinata
dalla L.R. nr. 24 del 23
giugno 1997, la cui vigilianza è affidata al Corpo Forestale dello Stato,
alle Guardie Venatorie Provinciali, agli organi di Polizia urbana e Rurale, alle
Guardie Giurate e alle Guardie Ecologiche.
Innanzitutto e soprattutto:
informatevi
sui limiti di orario e giornate, regolati dai singoli Enti territoriali (Comuni,
Associazioni di Comuni, Comunità Montane...).
Riepiloghiamo le
principali raccomandazioni, per non incorrere nelle sanzioni previste dal Legge:
Evitate
il prelievo non manuale o con impiego di attrezzi ausiliari
(coltello,
rastrelli o simili...)
Evitate
la raccolta nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo
(salvo
ne siate i proprietari)
Evitate
la raccolta di ovuli chiusi di Amanita cesarea
(anche per il rischio di
confonderli con altre specie di Amanita...)
Evitate
la raccolta di oltre 3 kg a persona
Evitate
l'uso per il trasporto di contenitori non idonei a favorire la dispersione
delle spore (sacchetti di plastica....)
Si
tratta di un'attività ormai poco praticata, che nella provincia di Lecco era
diffusa in particolare nelle zone della Valvarrone e della Val d'Esino.
La
normativa quadro, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi,
è contenuta nella
L.N. nr.
752 del 16 dicembre 1985, la cui vigilianza è affidata al Corpo Forestale dello Stato,
alle Guardie Venatorie Provinciali, agli organi di Polizia urbana e Rurale, alle
Guardie Giurate Volontarie. |