Flora, funghi e tartufi
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Caratteri generali della legislazione regionale

La tutela della flora in Lombardia

La tutela della flora in provincia di Lecco

I frutti del sottobosco
Le piante officinali
La raccolta dei funghi in Lombardia
La raccolta dei tartufi in Lombardia
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Caratteri generali della legislazione regionale

La flora spontanea e la vegetazione della Regione Lombardia sono protette ai sensi della L.R. nr. 33 del 27 luglio 1977; "Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica".

Innanzitutto sono previste alcune forme di protezione di carattere generale: non è consentita ad esempio l'asportazione, il commercio, il trasporto di cotica erbosa; l'eliminazione della vegetazione mediante fuoco/erbicidi lungo le rive dei corpi d'acqua, delle scarpate, dei margini delle strade, nelle separazioni dei terreni agrari, nei terreni sottostanti linee elettriche.

Sono poi previste, dalla stessa Legge, forme di tutela specifiche per la flora, i frutti del sottobosco, le piante officinali.
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La tutela della flora in Lombardia

La Regione Lombardia ha identificato ben 51 specie di flora spontanea protetta (delib. Giunta Reg. 18438 del 26/9/79 modificata dalla d.g.r. 15217 del 27/6/96 e dalla d.g.r. 27984 del 29/4/97), di cui è consentita la raccolta di 6 esemplari per persona, o di 25 esemplari se gruppi di più di 5 persone.

Tra le specie più conosciute, rientranti nell'elenco delle specie protette ricordiamo, l'agrifoglio, il bucaneve, il ciclamino,il mughetto, il narciso, il pungitopo....
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La tutela della flora in provincia di Lecco

Attenzione: in aggiunta alla legislazione regionale che definisce le specie di flora "protetta",  ciascuna provincia lombarda ha stilato un elenco di specie, cui applicare un regime di tutela ancora più restrittivo. La provincia di Lecco, in particolare, con Decreto 1591 del 20/1/00 del Presidente della Provincia, ha identificato 21 esemplari, di cui è assolutamente vietata la raccolta.

Questo l'elenco completo

Aglio di Lombardia (Allium insubricum Boiss et Reuter)
Agrifoglio (Ilex aquifolium L.)
Aquilegia di Einsele (Aquilegia einseleana F.W. Schultz)
Armeria alpina, Statice (Armeria alpina Willd.)
Asfodelo bianco (Asphodelus albus Mill.)
Campanula dell’arciduca (Campanula raineri Perp.)
Dafne alpina (Daphne alpina L.)
Genziana maggiore (Gentiana lutea L.)
Genziana porporina (Gentiana purpurea L.)
Giglio martagone (Lilium martagon L.)
Giglio rosso, giglio di S.Giovanni (Lilium bulbiferum L. subsp. croceum Arcang.)
Gladiolo (Gladiolus - tutte le specie)
Ninfea comune (Nymphaea alba L.)
Ninfea gialla (Nuphar luteum S. et S.)
Orchidee (Orchidaceae - tutte le specie)
Peonia (Paeonia officinalis L.)
Pulsatilla comune (Pulsatilla montana Rchb.)
Raperonzolo di roccia (Physoplexis comosa L.)
Silene della viceregina (Silene elisabethae Jan)
Stella alpina (Leontopodium alpinum Cass.)
Violetta di Duby (Viola dubyana Burnat)

La raccolta, anche di uno solo di questi esemplari, è punita con sanzione fino a 412,00 Euro, oltre al sequestro di quanto raccolto.

Al di là dei limiti e delle sanzioni,
noi restiamo dell'idea che i fiori stiano comunque bene dove sono,
e non nei polverosi salotti del cittadino di passaggio...
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I frutti del sottobosco

Relativamente ai frutti del sottobosco, fragole, lamponi e mirtilli, è permessa la raccolta fino al limite di un chilogrammo per persona (o 4kg. complessivi se più di cinque persone insieme).
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Le piante officinali

La raccolta di piante officinali in Lombardia è soggetta ad autorizzazione del Sindaco competente per territorio, previo autorizzazione del CFS. L'elenco delle piante dichiarate officinali è contenuto nel R.D. Nr. 772 del 26/5/32 (Artt. 1 e 9 della Legge Nr. 99 del 6/1/31).
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La raccolta dei funghi in Lombardia

La raccolta dei funghi nella Regione Lombardia è disciplinata dalla L.R. nr. 24 del 23 giugno 1997, la cui vigilianza è affidata al Corpo Forestale dello Stato, alle Guardie Venatorie Provinciali, agli organi di Polizia urbana e Rurale, alle Guardie Giurate e alle Guardie Ecologiche.

Innanzitutto e soprattutto: informatevi sui limiti di orario e giornate, regolati dai singoli Enti territoriali (Comuni, Associazioni di Comuni, Comunità Montane...).

Riepiloghiamo le principali raccomandazioni, per non incorrere nelle sanzioni previste dal Legge:

Evitate il prelievo non manuale o con impiego di attrezzi ausiliari (coltello, rastrelli o simili...)

Evitate la raccolta nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo (salvo ne siate i proprietari)

Evitate la raccolta di ovuli chiusi di Amanita cesarea (anche per il rischio di confonderli con altre specie di Amanita...)

Evitate la raccolta di oltre 3 kg a persona

Evitate l'uso per il trasporto di contenitori non idonei a favorire la dispersione delle spore (sacchetti di plastica....)

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La raccolta dei tartufi in Lombardia

Si tratta di un'attività ormai poco praticata, che nella provincia di Lecco era diffusa in particolare nelle zone della Valvarrone e della Val d'Esino.

La normativa quadro, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi, è contenuta nella L.N. nr. 752 del 16 dicembre 1985, la cui vigilianza è affidata al Corpo Forestale dello Stato, alle Guardie Venatorie Provinciali, agli organi di Polizia urbana e Rurale, alle Guardie Giurate Volontarie.

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