16/07/2010
Regione Lombardia condannata per la caccia in deroga
Con sentenza del 15
luglio 2010 la Corte di Giustizia dell’Unione europea, che già a dicembre
dell’anno scorso aveva sospeso la legge della Regione Lombardia sulla
caccia in deroga, accogliendo una richiesta del WWF sottoscritta da tutte le
associazione di tutela ambientale e lombarde, ha
definitivamente condannato l’Italia per la sua normativa, nazionale e
regionale, che consentiva la caccia a specie protette dalla direttiva
uccelli in violazione delle norme comunitarie e delle convenzioni
internazionali.
La
direttiva uccelli si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di
tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico ed è
volta a disciplinarne lo sfruttamento, e dispone che gli Stati membri
adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di
tutte le specie di uccelli particolarmente protetti ad un livello che
corrispondente in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e
culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative.
Gli Stati membri
dovevano adottano le misure necessarie per preservare, mantenere o
ristabilire, per tutte le specie di uccelli protetti, una varietà e una
superficie di habitat, nonché dovevano cercare di prevenire l’inquinamento o
il deterioramento degli habitat, e infine dovevano instaurare un regime
generale di protezione che comprenda in particolare il divieto di uccidere,
catturare o disturbare questi uccelli.
La direttiva
prevedeva che gli stati potessero, in assenza dimostrata di altre soluzioni
soddisfacenti, derogare a tale regime restrittivo per la caccia una serie di
ragioni tassative: nell’interesse della salute e della sicurezza pubblica
nonché della sicurezza aerea, per prevenire gravi danni all’agricoltura, per
la protezione della flora e della fauna, in secondo luogo, ai fini della
ricerca e dell’insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché
per l’allevamento connesso a tali operazioni e, in terzo luogo, per
consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la
cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in
piccole quantità.
Le deroghe, secondo
l’Unione europea, avrebbero dovuto menzionare le specie che formano oggetto
delle medesime, i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di uccisione
autorizzata, le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo
in cui esse possono esser compiute, l’autorità abilitata a dichiarare che le
condizioni stabilite sono realizzate e a decidere quali mezzi, impianti e
metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti, da quali persone,
nonché i controlli che saranno effettuati.
Che cosa è in realtà
accaduto? Che lo Stato italiano nell’art. 19 bis della legge sulla caccia,
n. 157/1992, ha istituito un procedimento di controllo di legittimità delle
deroghe a livello regionale «sostanzialmente inefficace e intempestivo».
Quanto alla regione
Lombardia, la Commissione osserva che il prelievo venatorio in deroga di
varie specie protette è stato autorizzato senza rispettare l’art. 9 della
direttiva 79/409. Infatti, le leggi regionali
succedutesi ogni anno per dare vita ad una caccia in deroga di più di mezzo
milione di piccoli uccelletti in violazione alle direttive comunitarie,
non riportano motivazioni sufficienti per spiegare le
ragioni dei prelievi venatori in deroga di esemplari appartenenti alle
specie fringuello e peppola e di esemplari appartenenti alle specie passero
d’Italia, passera mattugia e storno, e senza tuttavia fornire alcuna
indicazione sulle ragioni astratte e sui motivi concreti che renderebbero
necessario il prelievo di alcuni esemplari di tali specie, né sull’assenza
di altre soluzioni soddisfacenti.
La circostanza che la
caccia ricada nella competenza esclusiva delle regioni non può dispensare la
Repubblica italiana dall’obbligo di garantire che le deroghe al regime
restrittivo della caccia adottate dalle autorità competenti rispettino i
requisiti e le esigenze posti dalla direttiva: e lo Stato italiano non è
intervenuto per bloccare questa grave illegalità per molti, molti anni.
Conseguentemente la
Corte di Giustizia ha accolto il ricorso della Commissione: "Poiché la
normativa di trasposizione nell’ordinamento italiano della direttiva del
Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli
uccelli selvatici, non è completamente conforme a tale direttiva e il
sistema di recepimento dell’art. 9 di quest’ultima non garantisce che le
deroghe adottate dalle autorità italiane competenti rispettino le condizioni
e i requisiti previsti da tale articolo, la Repubblica italiana è venuta
meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 2‑7, 9‑11, 13 e
18 della citata direttiva", condannando l’Italia a tutte le spese del
giudizio, comprese quelle della fase cautelare.
Un’altra vergognosa condanna, che ricade sulle spalle di tutti i cittadini.
Solo da pochi giorni,
e grazie al pressing delle associazioni ambientaliste, l’Italia ha
modificato la propria normativa nazionale con la legge “comunitaria” n. 96
del 2010, a distanza di trent’anni dalla direttiva! E alle soglie di una
nuova polemica, tutta lombarda e politica, tra forze contrarie all’ennesima
legge lombarda sulle deroghe in quanto evidentemente oggi ancora più
illegittima di ieri, e forze invece tese solo a
procacciarsi il voto di un’illusa minoranza venatoria: convinta, dice
la presidente WWF Lombardia Paola Brambilla, che sia la legge a fare
spuntare dal territorio cementificato la fauna selvatica, e non accorte e
legali politiche di tutela ambientale e miglioramento faunistico. Speriamo
che la sentenza ponga fine al far west della caccia in deroga”.